ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA FONDAZIONE

 


Allegato “A” al rep. N. 12203/1960

STATUTO

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Art. 1 -  DENOMINAZIONE

E’ costituita la “FONDAZIONE TUENDELEE – ONLUS”, di seguito denominata “Fondazione”, con sede in Melzo (Milano), in via Curiel n. 21/C-D-E.

Art. 2 -  SCOPO

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività nel settore dell’assistenza alla maternità in difficoltà e l’accoglienza di donne e bimbi, di qualsiasi nazionalità e nel rispetto della religione di appartenenza, in estreme difficoltà familiari, aiutandoli a ritrovare la serenità ed accompagnandoli al reinserimento nel tessuto sociale, in ossequio alle normative di legge vigenti in materia.

La Fondazione svolgerà la sua attività salvaguardando sempre il diritto primario di ogni persona alla vita dal concepimento al suo termine naturale.

La Fondazione intende conseguire tutto ciò partendo dall’ascolto, dal dialogo personale e dalla concreta condivisione dei problemi.

In ordine ai suddetti scopi, progetti e attività la Fondazione può stabilire rapporti di collaborazione con  Enti pubblici e privati, anche mediante apposite convenzioni e/o contratti per mezzo dei quali sia in grado di concretizzare meglio i propri fini istituzionali.

La Fondazione può allo scopo comperare, vendere, locare e/o comodare, per fini istituzionali, beni immobili. Per il perseguimento dello scopo, la Fondazione può avviare progetti e/o attività di solidarietà.

 La Fondazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 3 -  PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dai beni mobili e dagli apporti in danaro e/o natura dei soci fondatori come indicato nell’atto costitutivo, nonché da successive donazioni che dovessero pervenire.

Lo stesso può incrementarsi mediante:

- le rendite dei beni immobili e/o mobili pervenuti a qualunque titolo;

- le prestazioni di servizi che la Fondazione effettua per conto di istituzioni competenti per territorio nell’ambito sociale;

- le donazioni ed oblazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;

- la raccolta fondi mediante manifestazioni, sottoscrizioni a premi ecc;

- i contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- i contributi di organismi internazionali;

- i rimborsi derivanti da convenzioni e/o contratti;

- le entrate derivanti da piccole attività commerciali e produttive.

Art. 4 -  ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;

- il Consiglio Generale;

- il Comitato Direttivo;

- il Segretario Generale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli incarichi svolti nella Fondazione sono a titolo gratuito, tranne quelli specificatamente autorizzati dal Consiglio Generale e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di ONLUS.

E’, comunque, dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nell’interesse e per conto della Fondazione, secondo quanto richiesto da chi ne ha la responsabilità gestionale.

Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità della Fondazione e in armonia con le direttive stabilite dall’organo competente.

Chiunque venga a conoscenza di notizie o dati sulle persone e sulle situazioni seguite dalla Fondazione è tenuto a osservare la massima riservatezza.

Art. 5 -  PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale tra i suoi membri ed ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa,  ivi compreso quello di nominare eventuali procuratori,  determinandone le attribuzioni.

In particolare, può delegare alcune attribuzioni al Vice-Presidente e/o al Segretario Generale. Tali deleghe possono essere temporanee o a tempo indeterminato, in qualsiasi momento possono essere definite, determinate e revocate dal Presidente, e devono essere ufficializzate con Atto specifico (ordine di servizio).

Il Vice-Presidente viene eletto tra i membri del Consiglio Generale e sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva, in generale, nell’attività di promozione e di organizzazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale della Fondazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti, le convenzioni e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Comitato Direttivo e, ove necessario, del Consiglio Generale. In caso di assenza e di impedimenti  del Presidente, viene sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Art. 6 -  CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è formato dal Presidente, dal Vice- Presidente,  dai soci fondatori, dai soci equiparati e da un numero massimo di ulteriori sette membri nominati dal Consiglio stesso, di cui quattro designati dal Gruppo Aleimar Onlus e tre scelti tra gli Offerenti Benemeriti.  

I membri aggiunti del Consiglio Generale durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Quelli nominati fuori dalle scadenze naturali, in caso di dimissioni o cessazione, decadono, comunque, al termine dei 3 (tre) anni congiuntamente a quelli rimasti in carica.

I Soci Fondatori durano in carica a vita. Se dimissionari o cessati potranno essere sostituiti da altri, equiparati ai soci fondatori, su proposta del Presidente, sentiti gli altri soci e col voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori ed equiparati. La nomina a socio equiparato comporta la carica a vita, prevede l’esplicita accettazione dell’interessato e diventa effettiva solo dopo ulteriore conferma del Consiglio Generale in una riunione successiva a quella della prima nomina.

Il Socio che per qualsiasi motivo venga a cessare di far parte della Fondazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura, nei confronti della Fondazione medesima. Egli non potrà rivendicare compensi o restituzioni, statuendosi che ogni apporto resta destinato ai fini della Fondazione.

Al Consiglio Generale compete:

- garantire la coerenza dell’azione degli organi esecutivi con le finalità della Fondazione;

- nominare il Presidente della Fondazione;

- nominare il Vice-Presidente della Fondazione;

- nominare i membri del Comitato Direttivo;

- nominare il Segretario Generale della Fondazione;

- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

- revocare eventuali nomine che si rivelino non congruenti con le finalità della Fondazione;

- decidere la stipulazione di convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati, garantendo il pieno rispetto delle finalità istituzionali della Fondazione;

- deliberare l’eventuale adesione, anche a livello regionale e nazionale, a organismi aventi finalità uguali o analoghe, allo scopo di concretizzare meglio i propri fini istituzionali;

- deliberare modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;

- approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto, eventualmente predisposto dal Comitato Direttivo;

- approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;

- approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;

- ratificare gli atti di propria competenza assunti dal Presidente nei casi di urgenza o necessità.

Art. 7  -  RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma, in seduta ordinaria, due volte all’anno e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno il 25%  (venticinque per cento) dei Consiglieri. Le convocazioni devono essere inviate con preavviso di almeno  8 (otto) giorni a mezzo posta, anche elettronica. Le adunanze del Consiglio Generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza del 50%  (cinquanta per cento) dei Consiglieri e in seconda convocazione, con la presenza del 30%  (trenta per cento) dei Consiglieri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto anche delle deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Relativamente alle decisioni inerenti la modifica dello Statuto o lo scioglimento della fondazione è richiesto il consenso della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il tutto fatte salve le diverse maggioranze più elevate richieste dalla legge.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

I membri del Consiglio possono partecipare alle riunioni dello stesso anche mediante delega rilasciata ad altri membri. Ciascun membro non può rappresentare più di un Consigliere.

In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio Generale è presieduto dal consigliere anziano o, in caso di ulteriore diniego, dal consigliere nominato dalla maggioranza dei presenti.

Art. 8 -  COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri nominati dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente,  come segue:

- n. 3 (tre) membri presentati dal Gruppo Aleimar Onlus;

- n. 1 (un) membro presentato dal C.A.V. Onlus - Melzo;

- n. 1 (un) membro presentato dal “Gruppo Volontariato S. Alessandro – Onlus”;

- n. 1 (un) membro presentato dai rimanenti soci fondatori e/o equiparati.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Quelli nominati fuori dalle scadenze naturali, in caso di dimissioni e cessazione, decadono, comunque, al termine del mandato previsto per il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo decade e deve essere immediatamente convocato il Consiglio Generale per la nomina di un nuovo Comitato, quando metà dei suoi membri abbia, per qualsiasi motivo, cessato dalla carica.

In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, il Comitato Direttivo è presieduto dal consigliere anziano o, in caso di ulteriore diniego, dal consigliere nominato dalla maggioranza dei presenti.

Art. 9 -  POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Spetta inoltre:

- nominare il Direttore del Centro, specificandone responsabilità, compiti e mansioni;

- predisporre l’eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;

- predisporre ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Generale per l’approvazione. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma di lavoro;

- deliberare sugli argomenti che gli siano sottoposti dal Presidente e/o dagli altri membri del Comitato Direttivo purché rientrino nell’ordine del giorno della seduta;

- ratificare gli atti di propria competenza assunti dal Presidente nei casi di urgenza o necessità.

Art. 10 -  RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Le adunanze del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 3 (tre) membri del Comitato stesso. La convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere inviata con almeno 3 (tre) giorni di preavviso, a mezzo posta, anche elettronica.

L’adunanza è valida con la presenza di almeno la metà dei membri del Comitato e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo si riserva di ammettere alle proprie riunioni i Soci e di invitare degli esperti, stabilendone modalità e condizioni.

Art. 11 -  VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, tenuti ai sensi della normativa in vigore. Tali documenti devono essere sottoscritti dal Presidente, da un componente del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla persona chiamata a redigere il verbale, anche se non è membro del Consiglio Generale o del Comitato Direttivo.

Art. 12 -  SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Comitato Direttivo ed al Consiglio Generale, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;

- alla tenuta dei libri contabili.

Cura inoltre la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.

Nel caso non sia già membro del Consiglio Generale e/o del Comitato Direttivo, il Segretario Generale partecipa alle specifiche riunioni senza diritto di voto.

Il Segretario Generale dura in carica 3 (tre) anni, decade comunque al termine del mandato previsto per il Comitato Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 13 -  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio Generale. Esso provvederà ad eleggere il Presidente al suo interno. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o un suo delegato) partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Quelli nominati fuori dalle scadenze naturali, in caso di dimissioni o cessazione, decadono, comunque, al termine del mandato previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

Art. 14 -  OFFERENTI BENEMERITI

Presso la Fondazione è istituito l’albo degli Offerenti Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio Generale su proposta del Comitato Direttivo, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento  dei fini statutari.

Art. 15 -  ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo deve tempestivamente predisporre un bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dei membri del Consiglio Generale entro il 30 aprile di ogni anno. Nei quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Generale i documenti relativi devono restare depositati presso la sede della Fondazione  a disposizione  di coloro che volessero consultarli, o chiederne copia dietro rimborso delle spese. E’ fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,  nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS  che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la gestione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 -  DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

E’ obbligo della Fondazione in caso di scioglimento per qualunque causa della stessa, di devolvere il patrimonio residuo ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/1996 e del D.P.C.M. 26 settembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

E’ volontà del Consiglio Generale che, in caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo venga devoluto al Gruppo Aleimat Onlus, avendo finalità analoghe a quelle di questa Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Art. 17 -  NORME PARTICOLARI

E’ volontà dei Soci Fondatori che, terminata la costruzione del Centro, il Gruppo Aleimar Onlus abbia uno spazio riservato per ospitare la propria Sede.

Detto spazio verrà ceduto al Gruppo Aleimar Onlus in uso gratuito, salvo le spese di conduzione ordinarie e straordinarie dello stesso spazio,  per un periodo di 30 (trenta) anni, rinnovabili.

Art. 18 -  RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato:          Roberto Giuliano Protto

                        Valentina Varlese Notaio sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di 6 (sei) fogli,  è conforme all’originale e si rilascia per uso consentito.

Melzo, li  14 gennaio 2009

 



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